ROTTAMAZIONE FISCALE: LA CASSAZIONE SMENTISCE IL DECRETO, LE CARTELLE NOTIFICATE PRIMA DEL 2011 E NON SOTTOPOSTE A PROCEDURA ESECUTIVA POSSONO ESSERE ANNULLATE
di adminIl Decreto Legge Fiscale nr. 193/2016 del 24 ottobre 2016, collegato alla legge di bilancio per il 2017, prevede importanti novità sul fronte fiscale: abolizione di Equitalia, rottamazione delle cartelle e nuovo rapporto tra Fisco e contribuente basato su rinnovate modalità di interazione tra le parti.
Il decreto prevede anche la possibilità di rottamare una serie di debiti tributari, pagando solo la quota capitale e scontando sanzioni, interessi, agi e una serie di altre cose. In alcuni casi si può raggiungere una riduzione anche del 70% del debito, mentre in altri non vi è alcuna riduzione. Le cartelle per le multe del codice della strada, ad esempio, non sono soggette a rottamazione. Conditio sine qua non è che si tratti di cartelle esattoriali ricevute fino al 31 dicembre 2016 a patto che chi le riceve faccia richiesta di rottamazione entro il 31 marzo 2017. Se Equitalia accetterà la richiesta, il debitore dovrà estinguere il debito in cinque rate: le prime tre, pari al 70% dell’importo dovuto, entro il 2017 e le ultime due entro settembre 2018.
“Apparentemente potrebbe sembrare un regalo fatto dal Governo a noi contribuenti, ma come spesso capita non è tutto oro quello che luccica. È possibile infatti che, per via di questo decreto, si vada a negoziare un debito non dovuto, o a pagare un debito che è già andato in prescrizione e che dunque non andrebbe pagato, oppure ancora che si vada a pagare un debito impugnabile che quasi certamente si potrebbe estinguere a zero se facesse opposizione”. È quanto sostiene Gianluca Massini Rosati, l’Escapologo Fiscale e creatore del corso ‘Escapologia fiscale – 59 «segreti» leciti e illeciti’ (www.escapologia-fiscale.com).
Per i debiti INPS la strada più sicura è proprio quella della rottamazione, poiché tali debiti devono essere impugnati di fronte al Giudice del Lavoro, e non in Commissione Tributaria, seguendo quindi tempi e costi tipici della giustizia civile italiana spesso non a vantaggio del contribuente, rischiando addirittura che il contenzioso sia a vantaggio di Equitalia, a meno che non sia intervenuta la prescrizione, come ha sancito la sentenza della Cassazione nr. 2339 del 17 novembre 2016.
“In tal caso si può optare anche per l’impugnazione e cercare di chiudere il debito a zero. Le cartelle notificate, se non poste in esecuzione nel termine di 5 anni dalla notifica, si prescrivono. Tutti i contribuenti (debitori), dunque, che hanno dei ruoli pendenti con Equitalia notificati oltre i 5 anni e non soggetti a procedure esecutive (pignoramenti, fermi…), possono impugnarli, chiedendo l’annullamento della cartella al Giudice competente. Dal tenore della citata sentenza, non si esclude (almeno per i contributi INPS) la possibilità del rimborso di quanto illegittimamente versato. Se invece non si potesse puntare a questo risultato, il debitore è comunque fortunato perché quei debiti sono soggetti a sanzioni e interessi più alti, quindi, tramite la nuova procedura di rottamazione, si può arrivare a ridurre il debito anche del 70%”, prosegue Massini.
Mentre i debiti INPS devono essere impugnati presso il Tribunale del lavoro dove è molto più difficile vincere, tutti i debiti di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRES) possono essere impugnati in commissione tributaria, dove un tributarista esperto riesce a battere Equitalia in 9 casi su 10, estinguendo a zero l’intero debito vantato dal Fisco nei confronti del contribuente. Le nuove procedure di “assistenza al contribuente” dettate dal decreto prevedono anche che Equitalia mandi un SMS al contribuente per avvisarlo del mancato pagamento di sanzioni o di rate scadute.“Questo può indurre il destinatario in potenziali “autogol”, perché recandosi presso gli uffici Equitalia magari semplicemente per capire la natura dell’SMS, potrebbe finire, in totale buona fede, per ricevere una qualche notifica che poi gli preclude importanti strumenti processuali da far valere contro Equitalia al momento opportuno”, conclude Massini.
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