Indennità Naspi spetta in caso di dimissioni
di adminSi tratta in sostanza dell’indennità di disoccupazione che viene corrisposta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Pertanto, requisito fondamentale per accedere alla prestazione è trovarsi in stato di disoccupazione per motivi non riconducibili alla volontà del lavoratore. Sono pertanto esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Vi sono, tuttavia, alcune eccezioni relative a quest’ultimo aspetto che sono state chiarite dall’Inps con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, nella quale si precisa che la NASpI viene riconosciuta dall’Ente in caso di dimissioni che avvengono per giusta causa, secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate: dal mancato pagamento della retribuzione; dall’aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro; dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; dal cosiddetto ”mobbing”; dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche)dell’Azienda (art.2112 c.4 Codice Civile); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art.2103 del Codice Civile; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Nei casi suesposti il lavoratore può recedere liberamente in modo unilaterale dal rapporto di lavoro rassegnando le proprie dimissioni senza particolari motivi o vincoli, se non quello di dare preavviso all’Azienda, e senza che sia necessaria l’accettazione da parte del datore di lavoro. Bisogna tuttavia ricordare che per far fronte al fenomeno delle c.d dimissioni in bianco, dal 12 marzo 2016, l’efficacia delle dimissioni è subordinata all’osservanza di una “forma tipica”, cioè una procedura telematica che assicura l’identità del lavoratore che manifesta la volontà di porre fine al rapporto di lavoro. Non è più possibile, quindi, rassegnare le dimissioni in forma, ad esempio, cartacea. In tale ipotesi le dimissioni stesse non hanno valore.
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