Banche: arriva il Vademecum sugli assegni
di admin– 1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
– 2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura "non trasferibile". Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
– 3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità.
E ancora: – 4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, puo’ farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
– 5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura "non trasferibile" è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
– 6. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
– 7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
– 8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola "Non trasferibile") la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
– 9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione puo’ variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
– 10. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.
In Evidenza
Geometri in crescita a Verona: 258 nuovi iscritti agli istituti CAT

Allarme carburante sui voli, restrizioni in quattro scali italiani

Pasqua 2026, il turismo nel Veneto corre sul Garda

Olio, l’oro verde che l’Italia non ha ancora imparato a raccontare

FS, 28 milioni di viaggiatori per Pasqua e ponti primaverili: potenziata l’offerta ferroviaria

Ikea Italia rinnova il contratto integrativo: più salario, welfare e tutele per 7.600 dipendenti

Ferrovie dello Stato: l’utile torna positivo a 30 milioni, ricavi a 17,3 miliardi e 18 di investimenti

Alperia: EBITDA a 446 milioni, utile netto oltre 207 milioni e investimenti per 222 milioni

Energia, stangata da 15 miliardi: famiglie e imprese sotto pressione


