SENTENZA BAGARINAGGIO: ESPOSTO A MINISTERO GIUSTIZIA, CORTE CASSAZIONE, CSM E CORTE D’APPELLO NEI CONFRONTI GIUDICE ONORARIO DI 1° GRADO DEL TRIBUNALE CIVILE DI VERONA
di adminE’ possibile che eserciti attività di magistrato onorario e pronunci sentenze chi, secondo colleghi togati e non onorari, applichi la legge utilizzando modalità che vanno al di là del diritto pesantemente criticate da magistrati di grado superiore? E’ questo il senso dell’esposto inviato oggi dal Sindaco di Verona, Flavio Tosi, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Venezia nei confronti del Giudice onorario del Tribunale Civile di Verona che aveva emesso la sentenza favorevole al bagarino, sanzionato dalla Polizia municipale per aver venduto senza autorizzazione nei pressi della Fiera alcuni biglietti di ingresso alla rassegna “Progetto Fuoco”. Secondo i magistrati della Dopo il giudizio di primo grado emesso dal Tribunale Civile di Verona, che aveva sconfessato l’operato della Polizia municipale dando ragione al bagarino, la Corte d’Appello di Venezia, cui il Comune si era rivolto lamentando “l’erroneità del percorso argomentativo adottato dal Giudice di primo grado”, nell’ottobre scorso ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione comunale, riformando la sentenza di primo grado e condannando il bagarino alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Il Giudice onorario di primo grado del Tribunale civile di Verona, con sentenza resa il 28/12/2013 e il 17/1/2014, aveva infatti sostenuto le ragioni del bagarino (multato in base all’art. 31 del regolamento comunale di polizia urbana, che vieta l’attività cosiddetta di bagarinaggio) sulla base della considerazione che “tenuto conto dei meccanismi della legge elettorale, nei comuni le maggioranze sono stabili e dunque il Consiglio comunale non può, nell’adottare il regolamento, che aderire alla volontà del sindaco”. Ma i Giudici della Corte d’Appello hanno riformato la sentenza, con la seguente motivazione: “trattasi all’evidenza di una valutazione metagiuridica priva di fondamento logico e non sorretta da alcuna argomentazione; nella fattispecie a nulla rileva quale sia la volontà politica che sorregge l’adozione del regolamento, il quale costituisce atto normativo di rango secondario, che trova il suo fondamento nell’art. 117, 6° comma della Costituzione”. Da qui la decisione dell’Amministrazione comunale di inviare un esposto a Ministero della Giustizia, Corte di Cassazione, CSM e Corte d’Appello, chiedendo di valutare il comportamento del Giudice onorario del Tribunale Civile di Verona.
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