Promemoria sul reddito d’impresa
di adminNello schema seguente sono richiamate tutte le “poste” che subiscono una qualche limitazione a livello fiscale, oltre ad alcune novità introdotte ed applicabili per l’anno di imposta 2009.
ALIQUOTE:
sono confermate le aliquote IRES (27,50%) ed IRAP (3,90% – o ad altre aliquote previste da leggi regionali – vedi pag. 88 appendice Istruzioni Modello IRAP 2010);
TREMONTI-TER
(Incentivo fiscale – art. 5, comma 1, del Decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
Circolare di riferimento: Circolare AE. 44/E/2009.
Com’è noto la norma consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del decreto – e fino al 30 giugno 2010.
BONUS CAPITALIZZAZIONE
(Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5, comma 3-ter – Esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale).
Circolare di riferimento: Circolare AE. 53/E/2009.
La norma prevede che per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
ALIQUOTE AMMORTAMENTO
Nonostante la manovra estiva avesse previsto la revisione, entro il 31.12.2009, dei coefficienti di ammortamento a seguito della diversa incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che generano risparmio energetico, nulla è successo. Pertanto saranno applicate le aliquote previste dall’arcinoto D.M. 31.12.1988.
VITTO E ALLOGGIO (dal 2009)
Circolari di riferimento: Circolare AE. 53/E/2008 e Circolare AE. 6/E/2009.
L’articolo 109, comma 5, del TUIR, aggiungendo, infine, il seguente periodo “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3, dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.
SPESE RAPPRESENTANZA (DAL 2008)
Circolari di riferimento: Circolare AE. 34/E/2009 e Circolare Assonime 32/2009.
INTERESSI PASSIVI
Circolare di riferimento: Circolare AE. 19/E/2009.
Com’è noto la Finanziaria 2008 (L. 244/2007) rivoluziona la disciplina della deducibilità degli interessi passivi. In particolare:
– viene introdotta una norma generale applicabile ai soli soggetti IRES, che prende il posto del cd. pro-rata generale di indeducibilità (contenuto nel vecchio art. 96, D.P.R. 917/1986). La nuova disposizione non si applica alle banche e agli altri soggetti finanziari (ex art. 1, D.Lgs. 87/1992)
– fatta eccezione per le cd. holding industriali;
– vengono abrogati l’art. 97, D.P.R. 917/1986 relativo all’indeducibilità della quota di interessi passivi ricollegabili al possesso di partecipazioni esenti (cd. pro-rata patrimoniale) e l’art. 98, D.P.R. 917/1986 relativo al contrasto della sottocapitalizzazione generata da finanziamenti erogati/garantiti da soci qualificati (cd. thin capitalization) (art. 1, comma 33, lett. l), L. 24.12.2007, n. 244);
– con la nuova impostazione la società dovrà semplicemente verificare annualmente la "congruità" del costo dell’indebitamento rispetto al risultato operativo lordo della gestione caratteristica; se gliinteressi passivi (al netto, tuttavia, degli interessi attivi) maturati nell’anno superano il 30% del risultato lordo del conto economico, l’eccedenza degli interessi è rinviata agli esercizi successivi.
RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
Circolari di riferimento: Circolare AE. 8/E/2009, Circolare AE. 11/E/2009 e Circolare Assonime 30/2009.
Attenzione che civilisticamente l’ammortamento va rilevato sul valore maggiorato a seguito della rivalutazione, mentre fiscalmente la maggior quota sarà riconosciuta dal 2013.
NUOVE REGOLE IRAP
Circolare di riferimento: Circolare AE. 60/E/2008.
Si ricorda che la Legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) ha sostanzialmente previsto un doppio binario di regole (presenti negli articoli 5 e 5-bis del D. Lgs. 446/97) per:
1. i soggetti IRES ed i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria che abbiano manifestato una specifica opzione, i quali dovranno applicare un criterio di (parziale) derivazione della base imponibile dalle risultanze del conto economico, senza più avere a riguardo alle eventuali variazioni di natura fiscale prescritte dal TUIR;
2. i soggetti IRPEF in regime di contabilità semplificata ed in regime di contabilità ordinaria, senza la manifestazione di alcuna opzione, che dovranno continuare a determinare gli imponibili
accogliendo nella determinazione del tributo regionale anche le variazioni in aumento ed in diminuzione prescritte dal DPR 917/86.
SOCIETÀ DI COMODO
La disciplina sulle società di comodo che rimane valida per l’IRES, va applicata anche l’IRAP
DEDUZIONE IRAP DA IRES
Circolare di riferimento: Circolare AE. 16/E/2009 e Circolare AE. 27/E/2009.
Anche quest’anno è prevista la deduzione dall’IRES e dall’IRPEF di un importo pari al10% dell’I.R.A.P. forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati e delle spese per lavoro dipendente e assimilato al netto delle relative deduzioni.Tale percentuale si calcola sul totale dell’I.R.A.P. senza distinguere tra parte riferita agli interessi e parte riferita al personale (C.M. 13.3.2009, n. 8/E – Telefisco 2009).
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