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Sindaco Tosi: “C’è un giudice a Berlino?”

di admin
Le affermazioni rese alla stampa dal Presidente del Tribunale di Verona testimoniano al di là di ogni ragionevole dubbio la non fondatezza del provvedimento deciso a seguito del reclamo, adottato senza aver letto o preso visione della documentazione originale.

Il quesito referendario ammesso dal Collegio dei garanti per la Commissione richiede requisiti di “indipendenza” e “alto profilo”. Entrambi i requisiti sono soddisfatti, l’Istituto Superiore di Sanità è indipendente dall’Amministrazione comunale e lo stesso Comitato promotore del referendum (nota a firma avv. Butti del 3/6/2010) aveva “accolto con estremo favore il coinvolgimento dell’Istituto Superiore di Sanità nella designazione dei componenti della Commissione”. Il quesito referendario, inoltre, non specifica come debba avvenire la nomina dei commissari. Secondo la pronuncia del Tribunale, gli elementi sintomatici di carenza di indipendenza sono riconducibili al fatto che le spese per il lavoro della Commissione sono pagate dal Comune e che i suoi componenti sono individuati dal Comune. Non è vero, come può vedere chiunque voglia leggere la documentazione agli atti: sul fatto che il pagamento dei commissari sia a carico del Comune è fin troppo banale ricordare che lo stesso quesito referendario lo presuppone e anzi indica (come prevede il regolamento) il tetto massimo di spesa a carico del Comune. Non è nemmeno vero che i componenti siano stati individuati dal Comune, errore ripetuto dal Presidente del Tribunale anche nell’intervista apparsa oggi sulla stampa veronese : i componenti sono stati individuati unilateralmente dall’Istituto Superiore della Sanità cui è stato chiesto di “comunicare” all’Amministrazione comunale (se la lingua italiana ha un significato, vuol dire che li ha decisi in totale autonomia). In questa vicenda, il Tribunale, equivocando sul concetto di indipendenza della Commissione (ci si legga bene la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia: le parti sono in posizione paritaria solo davanti al Collegio dei garanti e non nelle fasi successive) non applica,  ma interpreta più che estensivamente la legge contro l’Amministrazione comunale, aggiungendo per giunta parti del quesito referendario che non esistono se non nella mente creativa degli estensori dell’ordinanza. Infine, è persino canzonatorio il riferimento alla possibilità di impugnare la decisione di cui stiamo parlando; per il provvedimento in questione, purtroppo, non si può ricorrere nemmeno per Cassazione, perché il Codice di Procedura Civile non prevede la possibilità di impugnare la decisione su un reclamo contro un provvedimento cautelare. Ciò che emerge chiaramente è che, in questa vicenda, il Tribunale di Verona non sta semplicemente applicando la legge, ma la sta interpretando. Senza dover ricorrere al mugnaio di Potsdam e Federico II di Prussia, le parole del Presidente del Tribunale non possono non far ricordare la celebre frase di Giovanni Giolitti secondo cui  le leggi per gli amici si interpretano, per i nemici  si applicano…

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