ASS. PALOSCHI: “BERTUCCO E SEGATTINI HANNO SBAGLIATO I CONTI”
di adminNel bilancio di previsione 2012 infatti sono state destinate a tale finalità entrate di cui sopra per un importo pari ad euro 6.750.000. Secondo la Corte dei Conti, “tali entrate, come è noto, rivestono natura aleatoria con riferimento all’an e al quantum, traendo origine da fonti legate a fattori contingenti che non sono nella completa disponibilità del Comune, essendo legate essenzialmente alle scelte dei cittadini di attuare o meno investimenti nel proprio ambito di interessi, con decisioni che sono influenzate, in molti casi, dalle condizioni di mercato”. Quanto osservato dalla Corte dei Conti, naturalmente, risponde a principi di sana gestione finanziaria. Peraltro tali principi trovano poi applicazione in modo differenziato a seconda delle varie situazioni concretamente presenti nei diversi Comuni. Per il Comune di Verona tali entrate presentano una caratteristica spiccata di ordinarietà e ricorrenza. Al riguardo basti osservare come l’andamento nel tempo di tali riscossioni presenta una continuità tale da far perdere a queste entrate quel contenuto di aleatorietà sottolineato dalla Corte dei Conti. Le entrate effettivamente riscosse a titolo di permessi per costruire, dal 2008 al 2012, non sono mai risultate inferiori ai 6,5 milioni di euro. Inoltre, nella consapevolezza che l’utilizzo di tali entrate in parte corrente rappresenta comunque un’eccezione al principio dell’equilibrio di parte corrente, in sede di conto consuntivo, la quota effettivamente destinata in parte corrente è stata ridotta ad euro 4.339.274. Peraltro è da osservare che fin dal 1998 il Comune di Verona ha sempre destinato al finanziamento della spesa corrente una quota, più o meno elevata, di entrate da permessi di costruire. Infine si precisa che, ovviamente, tale destinazione è consentita dalla legge. Nel corso degli anni, infatti, varie disposizioni normative si sono susseguite autorizzando di volta in volta i Comuni ad utilizzare queste entrate in parte corrente con diversi limiti. Per l’anno 2012 la norma che consentiva tale utilizzo è l’art.2, comma 41, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 che ha prorogato al 31.12.2012 la possibilità prevista dall’art. 2, comma 8, della legge 244/2007, di utilizzare le entrate in questione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Tali limiti sono sempre stati rispettati.
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