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Banco Popolare: acquisto da Credito Bergamasco di azioni “Efibanca S.p.A.”

di admin
Facendo seguito al Comunicato Stampa datato 25 marzo 2011 nel quale veniva preannunciata la fusione per incorporazione di Efibanca S.p.A. in Banco Popolare Soc. Coop. mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 2505 del Codice Civile, previo acquisto da parte dell’incorporante della partecipazione, pari al 6,097% del capitale sociale, detenuta in Efibanca dal Credito Bergamasco, si…

– il Consiglio di Gestione del Banco Popolare ha deliberato, nella seduta del 14 giugno u.s., l’acquisto della partecipazione in argomento per un importo complessivo di 26,6 milioni di euro;
– il Consiglio d’Amministrazione del Credito Bergamasco ha deliberato, in data odierna, la cessione della partecipazione in argomento per un importo complessivo di 26,6 milioni di euro;
– l’operazione si è perfezionata in data odierna.
Il valore economico della partecipazione oggetto di trasferimento è stato determinato con il supporto di Equita SIM, advisor nominato congiuntamente con Credito Bergamasco. Si segnala altresì che l’operazione in oggetto è riconducibile alla categoria delle operazioni con parti correlate di cui al principio IAS 24 e disciplinate dall’art. 2391 bis del Codice Civile, in attuazione del quale è stata adottata la “Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate” ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Il suddetto trasferimento è stato deliberato applicando la “Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate”, portando alle seguenti conclusioni:
– Credito Bergamasco, quale controparte dell’operazione di compravendita, è parte correlata del Banco Popolare in quanto società dallo stesso controllata;
– l’acquisto di tale partecipazione in Efibanca, dato il controvalore dell’operazione, si qualifica come operazione di “minor rilevanza”;
– trattandosi di “operazione infragruppo” nella quale non si ravvedono interessi significativi di altre parti correlate del Banco Popolare (diverse dal Credito Bergamasco), all’operazione è stata applicata unicamente la fase istruttoria di cui all’art. 8 della “Procedura”, per cui non è stato necessario il parere preventivo del “Comitato per le operazioni con parti correlate”.

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