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Proposta di legge esercizio delle professioni con la forma societaria

di admin
Ci è arrivata questa comunicazione dal Prof. Giorgio che ci pare di interesse di molti.

Tutte le attività possono essere svolte in forma individuale o societaria.
L’art. 24 della L. 266 del 7/8/1997 ha abolito il divieto di costituire società tra professionisti: ad esempio una coop di pratiche notarili, una srl di difesa legale, una spa di consulenza commercialistica.
E’ opportuno completare la riforma professionale togliendo ogni privilegio in contrasto col libero mercato.
Chiunque può prestare un servizio ad un committente senza sottostare a vincoli (art. 2222 codice civile contratto d’opera).
L’esercizio delle professioni è libero, salvo per quelle il cui esercizio è subordinato ad un’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 codice civile professioni intellettuali).
E’ opportuno abrogare l’art. 4 della L. 16/2/1913 n. 89, che determina il numero dei notai per ciascun distretto, e permettere al risparmio d’investire nelle azioni di una società di servizi professionali.
Articolo unico
Il contratto d’opera ex art. 2222 c. c. può essere compiuto da una persona fisica o da una giuridica.
Le professioni intellettuali ex art. 2229 c. c. possono essere esercitate da una persona fisica o da una giuridica.
E’ abrogato l’art. 4 della L. 16/2/1913 n. 89. Chiunque può detenere azioni di una società di servizi professionali.

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