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Tempi di esecuzione dei bonifici bancari e data di valuta degli assegni: alcune NOVITA’

di admin
Dal 1° marzo 2010 è in vigore il nuovo D.L. 11/2010 che regala l’esecutività dei Bonifici Bancari che recepisce in toto la Direttiva Comunitaria 2007/64/Ce. Tale D.L. sostituisce quanto stabiliva la manovra estiva (D.L. 78/2009 più conosciuto come “manovra estiva”, convertito dalla L. 102/2009).

Ciò è l’ennesima riprova che a livello normativo/fiscale non è mai possibile avere “certezza e stabilità” del destinatario fiscale. Ci sono Paesi in cui la normativa fiscale è consolidata, cosa utopistica e fantascientifica nel nostro Bel Paese.
E’ stabilito poi (D.L. 11/2010) che i prestatori sui servizi di pagamento possano indicare nel contratto quando si regola i rapporti con i clienti, un orario limite della giornata operativa, data al quale gli ordini di pagamento trasmessi dalla clientela si considerano ricevuti nella giornata operativa successiva, in considerazione a motivi organizzativi e gestionali.
Le parti, inoltre possono stabilire che la giornata operativa di ricezione dell’ordine e l’avvio dalla esecuzione sia:
in un giorno determinato (per gli stipendi, per esempio)
alla fine del periodo ( per le locazioni, per esempio)
il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a discrezione del prestatore di servizi del pagatore.
La sopra richiamata manovra estiva ( D.L.78 convertito in L. 102/09) trova invece la sua piena applicazione dalla data del 1° aprile 2010, data in cui la disponibilità economica degli assegni bancari per il beneficiario non può superare i 4 giorni, nulla ogni contraria pattuizione.
Riguardo gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento, vanno conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fono a quello del prelevamento.

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