Contratti stagionali e a tempo determinato: istruzioni per l’uso
di adminContratto stagionale
Il contratto a tempo determinato stagionale è un particolare contratto a termine applicato a determinati lavori legati alle stagioni. Con lavori stagionali si intendono infatti una serie di attività che si intensificano o devono essere svolte solo in determinati periodi dell’anno (non solo d’estate), in virtù di condizioni atmosferiche o per le caratteristiche del servizio reso o del prodotto realizzato e venduto. Rispetto al contratto a tempo determinato ordinario quello stagionale non deve rispettare il limite di durata di 24 mesi (al superamento dei quali il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato) o quello in alternativa fissato dal CCNL applicato.
IMPORTANTE PER IL DATORE DI LAVORO: Rispetto ai contratti a termine ordinari, in quelli stagionali le aziende pagano meno contributi. Questo dipende dal fatto che nei contratti stagionali non è dovuto il contributo addizionale (destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione NASPI) pari all’1,40% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e da versare all’INPS con modello F24.
IMPORTANTE PER IL LAVORATORE: Anche se per gli stagionali non è previsto il contributo aggiuntivo dell’1.4% per disoccupazione, i lavoratori assunti con questo contratto possono comunque accedere alla disoccupazione, infatti per venire incontro alle loro esigenze particolari è prevista una disoccupazione in deroga alla disciplina normale denominata NASpI stagionali.
Come per il contratto a tempo determinato, anche per questo tipo di contratto è prevista, da parte del datore di lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Contratto a tempo determinato
È un contratto di lavoro subordinato, nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’indicazione di un termine. L’inserimento della data termine, a pena la nullità del contratto stesso, deve risultare dall’atto scritto, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni. La durata massima è fissata in dodici mesi e può essere elevata a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
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