IL BILANCIO DI ESERCIZIO AI TEMPI DEL COVID-19 L’intervento di Benedetto Tonato, Presidente di Endevo
di adminLa tempestività di una soluzione è necessaria a maggior ragione per i soggetti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare. È infatti a tutti evidente che attualmente le imprese sostengono costi ed oneri ai quali non si possono contrapporre i relativi ricavi a causa del blocco della produzione e della relativa attività di vendita.
Forse non ė necessario un intervento legislativo. Le fonti a disposizione, in particolare il codice civile integrato dai principi contabili (OIC), hanno alcune disposizioni che potrebbero fare al caso e che fanno pensare come il legislatore (previdente) abbia già definito una fattispecie riconducibile al caso in oggetto.
La supremazia stabilita dall’art. 2423, comma 2 del c.c (un architrave della redazione del bilancio) dice: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
Si è detto che questo rappresenta un limite generale alla discrezionalità degli amministratori nella formulazione del bilancio, limite che è ulteriormente rafforzato dal comma 5 del medesimo articolo: “Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato” che per l’appunto prescrive di disapplicare in casi eccezionali le specifiche disposizioni quando queste siano incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta [1].
A supporto vale richiamare il basilare principio della competenza economica e quello discendente della correlazione costi – ricavi: i costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti [2].
Fatte queste premesse, il fenomeno che stiamo subendo è senz’altro di natura eccezionale e sulla eccezionalità, vuoi per la diffusione territoriale, vuoi per i tempi con i quali si è diffusa, vuoi per le conseguenze in termini di vite umane, vuoi per l’imprevedibilità del fenomeno, vuoi per l’impatto finanziario ed economico, non si debbono dare ulteriori spiegazioni.
Sappiamo che le valutazioni di bilancio (ci riferiamo qui alle società OIC adopter) devono essere eseguite secondo le disposizioni di legge, integrate da corretti principi contabili (OIC), e nel limite della ragionevolezza (principi di prudenza e continuità). Sappiamo anche che con la riforma del 1991 (D. Lgs. 127/91) relativamente all’art. 2423 c.c. vi è stato il passaggio dalle “speciali ragioni” di deroga ai criteri di valutazione, ai “casi eccezionali” (art. 2423, comma 5 c.c.). Questo passaggio ha così sostituito i limiti massimi di valutazione – della precedente legislazione – con dei veri e propri criteri di valutazione che, in presenza di casi eccezionali, fanno superare gli ordinari criteri di valutazione con altri e diversi criteri. Questa deroga è, nell’attuale formulazione della norma, un obbligo in quanto è stabilito che quando i criteri di valutazione sono “incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta” esiste un vero e proprio obbligo di deroga.
Appare ora chiaro che stante l’eccezionalità della situazione che coinvolge una gran parte del mondo economico (non tutte le attività sono peraltro penalizzate dall’emergenza in corso) si debba ritenere che gli ordinari criteri di valutazione non siano adeguati a rappresentare in maniera veritiera e corretta i fatti gestione: si dovrà allora – ripeto obbligatoriamente – e per i fini che ho appena richiamato, adottare criteri diversi, criteri che non vengono utilizzati negli esercizi “normali”.
Senza affrontare qui le relative tecnicalità ma – solo per aprire la discussione sul tema – si potrebbero capitalizzare quei costi ed oneri iscrivendoli nelle immobilizzazioni immateriali (la voce 7) Altre dell’art. 2424 c.c) e ripartire dette immobilizzazioni in un arco temporale di 3/5 esercizi, a seconda del prevedibile recupero dell’ordinarietà nella gestione aziendale. Capitalizzare un costo significa che questo non è un componente negativo del reddito dell’esercizio in cui ha avuto la manifestazione numeraria ma, attraverso il suo rinvio ai successivi esercizi, considerarlo un elemento attivo del capitale di funzionamento [3].
La temporanea neutralizzazione dei costi – per le ragioni esposte – ed il rinvio dei medesimi agli esercizi nei quali si potranno contrapporre i ricavi, permetterà di non chiudere i bilanci con pesanti perdite, evitando tutte le conseguenze del caso (ivi inclusa la necessità di ricapitalizzare le società). Nelle società in cui sono presenti l’organo di controllo ed il revisore vi sarà naturalmente l’attività di verifica – ognuno per la parte di propria competenza – volta a controllare l’eventuale abuso delle attività di sospensione e capitalizzazione sommariamente descritte.
Nel tempo, si è ridotta la discrezionalità degli amministratori nella redazione del bilancio evitando quindi l’uso delle cosiddette “politiche di bilancio” volte a dare un’immagine distorta della realtà per le più varie finalità quali, ingannare il mercato/creditori o recare danno alle minoranze. Ciò fin qui rappresentato va nella direzione opposta a quella delle politiche di bilancio, bandite dall’ordinamento, in quanto quella esposta è volta a dare un quadro fedele della situazione contabile aziendale, a darne una rappresentazione veritiera e corretta.
I risultati di bilancio sono il frutto della gestione riferita al periodo di riferimento ma devono anche essere visti in relazione a come gli amministratori pianificano la gestione futura, dagli sviluppi che questa gestione prevedibile avrà.
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