Banco Popolare: verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei nuovi consiglieri
di adminNella stessa seduta il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto a verificare il requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina nei confronti di tutti i propri componenti, accertandone il possesso in capo a: Maurizio Comoli, Giuliano Buffelli, Pietro Buzzi, Gabriele Camillo Erba, Gianni Filippa, Andrea Guidi, Pietro Manzonetto, Maurizio Marino, Gian Luca Rana, Claudio Rangoni Machiavelli, Fabio Ravanelli, Alfonso Sonato, Angelo Squintani, Sandro Veronesi, Tommaso Zanini e Cristina Zucchetti. Sempre in data odierna, il Consiglio di Gestione ha provveduto a verificare il requisito di indipendenza, ai sensi del Codice di Autodisciplina, nei confronti di tutti i propri i componenti, accertandone il possesso in capo a: Aldo Civaschi, Luigi Corsi, Roberto Romanin Jacur e Andrea Sironi. Come già indicato nelle relazioni annuali sul governo societario, si rammenta che i requisiti di indipendenza sono stati valutati sulla base del Codice di Autodisciplina del Banco Popolare che recepisce le disposizioni contenute nell’omologo Codice di Borsa Italiana, ad eccezione della lett. e) del cap. 3.C.1. del citato Codice che prevede la perdita del requisito di indipendenza nell’ipotesi in cui un soggetto sia stato “amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni”. La motivazione risiede sia nel fatto che il Banco Popolare è un soggetto giuridico di recente costituzione, sia in quanto il requisito di indipendenza, inteso come atteggiamento di indipendenza di autonomia di giudizio che contraddistingue l’operato dei Consiglieri, non necessariamente si modifica trascorsi nove anni dalla data di nomina. Il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione hanno valutato il requisito di indipendenza sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, di quelle a disposizione del Banco Popolare, nonché della dettagliata documentazione fornita dalle competenti strutture tecniche interne e messa a disposizione per la consultazione da parte dei Consiglieri.
Al riguardo si precisa che:
– l’elemento sostanziale è stato assunto come prevalente rispetto al mero elemento formale (ovverosia al verificarsi di una o più delle ipotesi indicative di assenza di indipendenza contemplate nel Codice di Autodisciplina);
– l’autonomia di giudizio – manifestata nell’esercizio delle funzioni – è stata
considerata come fattore valutativo di rilievo per l’accertamento del requisito di
indipendenza.
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