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Chiarimenti sulla corretta procedura per l’apposizione del visto di conformità

di admin
A seguito dell’elevato numero di comunicazioni per l’apposizione del visto di conformità e delle molteplici richieste di informazione che continuano a giungere, l’Agenzia delle Entrate...

– Direzione Regionale del Veneto – precisa che, dopo l’istruttoria delle pratiche, tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, saranno inseriti nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione prevista dall’art. 21 del D.M. 164/99.
Nel caso che la documentazione prodotta a supporto della comunicazione risulti non conforme ai dettati normativi, ne sarà richiesta l’integrazione anche per le vie brevi al fine di consentire la regolarizzazione della comunicazione stessa.
L’integrazione della documentazione non comporterà variazioni nella data di decorrenza di inserimento nell’elenco informatizzato, a condizione che l’originaria comunicazione sia stata presentata completa di tutti gli allegati previsti.
Si ricorda che i professionisti con l’inserimento nell’elenco centralizzato sono autorizzati ad apporre il proprio visto su tutti i modelli di dichiarazione e non solo su quello IVA. A tal proposito la garanzia non deve essere circoscritta ad un solo modello di dichiarazione.
La Direzione Regionale del Veneto informerà tutti i soggetti interessati dell’avvenuta conclusione dell’istruttoria e del conseguente inserimento nell’elenco informatizzato.

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