SCUOLA: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 36 del 09 marzo 2021 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni in materia scolastica.
di adminIl Presidente ZAIA ordina
A) Misure relative alla didattica presso le istituzioni scolastiche
È disposta la didattica esclusivamente con modalità a distanza per gli studenti a partire dalla seconda classe delle
scuole secondarie di primo grado e per le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche
serali, aventi sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva un livello di
contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base settimanale.
1.
La misura di cui al punto precedente ha effetto dal giorno indicato nella comunicazione con la quale il SISP
competente per ciascun distretto informa gli istituti scolastici del relativo territorio dell’avvenuto superamento del
livello di contagio di 250 casi su 100.000 abitanti. Deve, comunque, essere garantito un preavviso di 48 ore alle
scuole.
2.
La comunicazione del SISP indica anche la durata della sospensione della didattica in presenza, che non potrà essere
inferiore a 14 giorni.
3.
Il SISP è autorizzato ad individuare, con la comunicazione di cui al punto 2, classi di qualsiasi ordine e grado inferiori
alla classe seconda delle scuole secondarie di primo grado ai fini della sottoposizione a didattica a distanza, in
considerazione al livello e all’evoluzione del contagio.
4.
Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche che richiedano l’uso dei laboratori e per l’effettiva
inclusione gli studenti disabili o con bisogni educativi speciali.
5.
B) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione fino al 6 aprile 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con
apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.
La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre
a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
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