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SICCITÀ. VENETO CHIEDE DECLARATORIA MINISTERIALE E DELIMITA AREE AGRICOLE DANNEGGIATE

di admin
La Giunta regionale del Veneto, su iniziativa dell’assessore all’agricoltura Franco Manzato, ha formalmente richiesto al Ministero delle politiche agricole di dichiarare l’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per la siccità di quest’anno che ha pesantemente danneggiato molte colture, soprattutto mais, soia, barbabietola e foraggere.

Il provvedimento è finalizzato ad attivare il Fondo di Solidarietà Nazionale a sostegno della ripresa delle aziende agricole danneggiate.
“Le strutture regionali e gli Sportelli Unici di Avepa si sono attivate ancora a luglio per la verifica dell’esistenza dei presupposti di danno – ha sottolineato Manzato – rispetto alla quale c’è l’impegno del Ministero a valutare le proposte in deroga al Piano Assicurativo Nazionale 2012, la cui adozione è il presupposto per la presentazione e l’approvazione delle domande di aiuto. I danni complessivi diretti e indiretti possono essere stimati in oltre un miliardo di euro e giustificano un intervento straordinario dello Stato. Sono state considerate le zone territoriali dove risultano colture il cui danno medio è superiore al 30 per cento rispetto alla produzione lorda vendibile ordinaria, considerando anche la disponibilità di acqua ad uso irriguo. L’individuazione dei territori danneggiati potrà inoltre consentire l’accesso a misure complementari importanti come i trattamenti di integrazione salariale, l’esenzione dell’imposta sui redditi dominicali e agrari e altre misure di intervento che eventualmente potranno essere approvate sulla base di normative regionali”.
Per questa partita, Avepa ha già a disposizione una procedura informatizzata per la presentazione delle richieste. Nelle domande dovranno essere dichiarati il danno subito, che dovrà essere appunto superiore al 30 per cento della PLV; la mancata sottoscrizione di polizze assicurative agevolate contro il rischio siccità (in caso contrario la coltura assicurata viene considerata a danno zero); la mancata o la insufficiente disponibilità irrigua; la conoscenza che la percentuale di danno aziendale viene determinata sulla base di rese, prezzi e percentuali medie di danno determinate da AVEPA; la volontà di usufruire delle disposizioni di legge per le operazioni di credito agrario. Le richieste andranno presentate nei 45 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della declaratoria ministeriale di eccezionale calamità o avversità.
“Per quanto riguarda il Veneto – ha ricordato Manzato – già la stagione invernale era stata caratterizzata dalla scarsità di eventi piovosi e nevosi, che ha comportato una generale situazione di siccità, sfociata nella dichiarazione dello stato di crisi idrica da parte del Presidente della Giunta regionale. Nel complesso, in pianura a Sud della linea Verona, Lonigo, Camposampiero, Treviso, ha piovuto l’80 per cento in meno rispetto alla norma. Nell’ultimo periodo anche le fasce pedemontane e montane hanno manifestato gravi problemi di sofferenza idrica con compromissione soprattutto delle colture foraggere. La combinazione di temperature elevate e carenza di disponibilità idrica dei terreni hanno determinato uno sbilancio idroclimatico negativo con accentuazione dello stress idrico delle colture, all’inizio specialmente su quelle estensive, con il blocco della vegetazione e la compromissione della fioritura di mais e soia”. C’è stato di conseguenza un fortissimo incremento della domanda irrigua cui, malgrado l’impegno dei Consorzi di Bonifica, non è stato possibile far fronte ovunque in maniera capillare e adeguata. Nel delta del Po il problema è stato accentuato anche dalla risalita del cuneo salino, fenomeno che reso impossibile utilizzare l’acqua ai fini irrigui.
Questi i territori all’interno dei quali i titolari delle aziende agricole che a causa della siccità hanno subito un danno medio alla Produzione Lorda Vendibile superiore al 30 per cento possono richiedere i benefici di legge.
PADOVA:
a) nel territorio dei comuni di pianura di: Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese S. Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Mestrino, Montagnana, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d’Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte S. Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d’Adige, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Sant’Elena, Sant’Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tombolo, Trebeseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d’Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero e foraggere;
b) nel territorio dei comuni di collina di: Abano Terme, Arcquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò, limitatamente alle colture di cui alla precedente lett. a) e alla vite.
ROVIGO:
nel territorio dell’intera provincia limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, fruttiferi (melo, pero, pesco), vite, erba medica, ortive in pieno campo (cocomero, melone, pomodoro, zucca), risone.
TREVISO:
nel territorio dei comuni di: Arcade, Borso del Grappa, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Crespano del Grappa, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier, Motta di Livenza, Paderno del Grappa, Ponte di Piave, Portobuffolè, Possagno, Preganziol, Salgareda, S. Biagio di Callalta, S. Zenone degli Ezzelini, Silea, Zenson di Piave, Zero Branco, limitatamente alle colture di: mais, soia, erba medica.
VENEZIA:
a) nel territorio dell’intera provincia limitatamente alle colture di: mais, soia, erba medica;
b) nel territorio dei comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Scorzè, Spinea, S. Maria di Sala, Strà, Venezia, Vigonovo, limitatamente alle colture di cui alla precedente lett. a) e alla barbabietola da zucchero.
VERONA:
a) nel territorio dei comuni di pianura di: Albaredo d’Adige, Arcole, Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, S. Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella, limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, erba medica, prato stabile non irriguo, ortive in pieno campo (pomodoro da industria, fagiolino, fagiolo), fruttiferi (melo, pero).
b) nel territorio dei comuni di montagna di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, S. Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, S. Zeno di Montagna, S. Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Verona (territorio montano), Vestenanova, limitatamente alle colture di: prato stabile, pascolo.
VICENZA:
nel territorio dell’intera provincia limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, foraggere di pianura, foraggere di collina;

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