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Banco Popolare: verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei consiglieri Luigi Corsi e Cesare Zonca

di admin
Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, nella seduta odierna, ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità in capo a Luigi Corsi e Cesare Zonca, eletti componenti dell’organo amministrativo dall’Assemblea dei soci dell’11 aprile 2015, già cooptati nel Consiglio del Banco rispettivamente il 29 aprile 2014 e il 24 giugno 2014. Luigi…

 avv. Carlo Fratta Pasini  (Presidente) (**)
– sig. Guido Castellotti  (Vice Presidente) (**)
– prof. Maurizio Comoli  (Vice Presidente) (**)
– not. Patrizia Codecasa (*)
– dott. Luigi Corsi (*)
– sig Gianni Filippa (*)
– dott.ssa Cristina Galeotti (*)
– sig Andrea Guidi (*)
– prof. Valter Lazzari (*)
– not. Maurizio Marino (*)
– prof.ssa Daniela Montemerlo (*)
– ing. Giulio Pedrollo (*)
– dott. Enrico Perotti (*)
– m.se Claudio Rangoni Machiavelli (*)
– dott. Fabio Ravanelli (*)
– prof.ssa Cecilia Rossignoli (*)
– dott. Sandro Veronesi (*)
– avv. Franco Zanetta (*)
– dott. Tommaso Zanini (*)
– avv. Cesare Zonca (**)
– dott.ssa Cristina Zucchetti (*)

(*) Consigliere indipendente ai sensi dell’art. 29.2 bis dello Statuto sociale e quindi anche ai sensi dell’art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
(**) Consigliere indipendente ai sensi dell’art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato il requisito di indipendenza in capo ai propri componenti sulla base:
– delle informazioni fornite dagli interessati (in ordine ad ogni fattispecie prevista dall’art. 29.2 bis dello Statuto e dai criteri individuati con specifica determinazione consiliare);
– altre informazioni di cui sia comunque in possesso il Banco Popolare;
– documentazione fornita dalle competenti strutture tecniche interne messe a disposizione dei Consiglieri,
avendo presente – come espressamente previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana – che:
– le fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza elencate nello Statuto non sono da considerarsi tassative;
– l’elemento sostanziale viene assunto come prevalente rispetto al mero elemento formale (ovvero al verificarsi di una o più delle ipotesi indicative di presenza/assenza di indipendenza);
– l’autonomia di giudizio – manifestata nell’esercizio delle funzioni – viene considerata come fattore valutativo di rilievo per l’accertamento del requisito di indipendenza.
Si fa altresì presente che la verifica del requisito di indipendenza è stata effettuata sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 marzo 2015, al fine di determinare la significatività delle fattispecie indicate nell’art. 29.2 bis, comma 4, lett. d) e h) dello Statuto sociale. In particolare sono state individuate soglie di significatività in merito alle seguenti fattispecie:
– remunerazione aggiuntiva (ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria) percepita dall’amministratore rispetto alla somma delle seguenti voci: i) emolumento fisso di amministratore non esecutivo del Banco Popolare; ii) compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare; iii) eventuale medaglia di presenza alle sedute. Sono in ogni caso fatte salve le determinazioni assunte con deliberazione assembleare in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
– rapporti di natura professionale e patrimoniale – ivi incluse relazioni di natura commerciale e finanziarie.
Sono state inoltre individuate le relazioni “indirette” rilevanti ai fini del requisito di indipendenza.

Si fa infine presente che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 marzo 2015, ha approvato altresì di discostarsi dal criterio applicativo 3.C.1. lett. e) del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, a decorrere dalla verifica del requisito di indipendenza – da effettuarsi nell’esercizio 2015 a seguito dell’Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 – avvenuta in data odierna. La motivazione risiede nel fatto che il requisito di indipendenza, inteso come atteggiamento di indipendenza di autonomia di giudizio che contraddistingue l’operato dei Consiglieri, non necessariamente si modifica trascorsi nove anni dalla data di nomina.

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